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Statuto

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ARCIERI DI PALAGIANO 

Approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci

Del 11 /12 / 2023

STATUTO SOCIALE ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021

COSI’ COME MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 cosi come modificato del D.LGS N. 163/2022 e del D.LGS N. 120/2023 e ss. mod.è costituita un’associazione sportiva dilettantistica , senza fine di lucro , denominata :

 “Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Palagiano” 

in breve A.S.D. Arcieri di Palagiano(d’ora in poi “Associazione”).

attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.L’associazione ha sede in Palagiano(TA) via Roberto Malagnino n° 35 ed è retta dal presente statuto. L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza,nei comuni limitrofi  ,   in Italia che all’estero.

Art.2 – Scopo e Attività

  1. L’Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C. della Legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 così come modificato dal D.Lgs n. 163/2022 e del D.Lgs n. 120/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 148 comma 8 del TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917). L’Associazione decide di affiliarsi al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI), accettandone e impegnandosi a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell’Ente stesso, ma potrà altresì affiliarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, cui la stessa aderisce, dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

L’Associazione  è estranea ad ogni questione politica religiosa o razziale ,  e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali degli enti di promozione sportiva  a queste aderenti.

  1. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
  2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha lo scopo di rispondere all’ istanze democratiche provenienti da tutto il territorio comunale ,nonchè Comuni limitrofi; è il centro della vita associativa e esercita senza scopo di lucro ,attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’Associazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dal D.Lgs n. 163/2022 e D.Lgs. n. 120/2023 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica stessa, con particolare riguardo alle discipline previste nell’atto costitutivo e nello statuto, in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale, promozionale che agonistico) ovvero, la promozione e la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, Riconosciute e Organizzate dal CONI e dai cosiddetti Organismi Affilianti (FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) e DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)) dallo stesso riconosciuti, COMPRESE LE MODALITA’ ALLENANTI o SPECIALITA’ CONNESSE ALLE STESSE DISCIPLINE SPORTIVE, tra le quali in special modo ma non esaustivamente e CON METODOLOGIE DIVERSIFICATE: 3D, TIRO ALLA TARGA, TIRO DI CAMPAGNA (DQ001, DQ004, DQ006); TIRO A SEGNO (DN005); WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE (DX001). Nell’ambito delle attività principali, l’Associazione potrà, ai fini del mantenimento dell’iscrizione Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Società Sport e Salute SPA nonché ad eventuali ulteriori Registri che fossero previsti dalle Leggi Nazionali o Regionali, dai regolamenti comunali ovvero dalle normative vigenti in materia di sport Dilettantistico:

 in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai 4 regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alla federazione o agli enti di promozione sportiva che riterrà più opportuno con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

  1. L’Associazione potrà altresì:
  • Partecipare  e/o Organizzare Attività Sportiva ovvero  competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo al quale (ai quali) l’Associazione deciderà di affiliarsi e che riconoscerà  (riconosceranno) l’associazione stessa ai fini sportivi, i cui  risultati siano riconosciuti dallo (dagli) stesso (stessi) Organismo (Organismi) sportivo (sportivi). Quindi è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo Sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata PROVINCIALE – REGIONALE – NAZIONALE – INTERNAZIONALE; DAL VIVO – ON LINE;. 
  • Organizzare Attività sportiva amatoriale e promozionale ovvero meeting, saggi nonché centri estivi e invernali con finalità sportive, in impianti sia all’aperto che al coperto, anche in collaborazione con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
  • Partecipare e/o Organizzare a Attività Formativa ovvero a iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative (corsi, convegni, congressi, stage)
    possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo affiliante o dall’Associazione e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

Partecipare e/o Organizzare Attività Didattica ovvero corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dall’Associazione stessa, per attività riconosciute Organismo affiliante;

6. L’ Associazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle principali (l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica stessa) di cui sopra, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri derivanti dal Decreto Ministeriale di cui sopra. Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 bis del D.Lgs n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al periodo precedente.

  1. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo e non limitativo :
  • realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l’Arco compresa l’attività paralimpica.
  • La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
  • Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
  • Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell’ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.
  • attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l’arco e di eventuali altre attività sportive;
  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  • Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
  • Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
  • compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari. 
  • L’esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti.

Articolo 3 – Affiliazione

1.L’Associazione decide di affiliarsi al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI), accettandone e impegnandosi a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell’Ente stesso, ma potrà altresì affiliarsi ad ulteriori Organismi affilianti (FSN/DSA/EPS) anche contemporaneamente nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  1. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I. o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità  dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  2. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali degli enti, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società ad esse affiliate.
  3. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 29 del presente statuto.

ASSOCIATI

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Sportiva e dell’Ente di Promozione di appartenenza.

Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (se non mortis causa) e non sono rivalutabili.

 I Soci si distinguono in:

Soci FONDATORI; sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

Soci ORDINARI; sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari hanno i medesimi diritti e obblighi.

  1. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso e la perdita ;
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante le generalità complete, il codice fiscale, nonché l’accettazione integrale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell’Associazione, nonché di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate cui l’Associazione stessa è affiliata, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15(quindici) giorni dalla presentazione della stessa. Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall’Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente. Tra l’altro,la domanda di ammissione presentata dall’aspirante associato dovrà obbligatoriamente contenere un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  1. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
  2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  3. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro dei Soci”; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel “Libro dei Soci” si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

  1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
  2. In particolare, i soci hanno:
  •  il diritto a partecipare alle attività associative;
  •  il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
  • il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  • il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  1. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
  2. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
  3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo , nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
  4. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – Impegni

I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a:

  1. Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione;
  2. rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
  3. contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
  4. svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
  5. rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti  regolamenti e le disposizioni statutarie dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione.

Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

  1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
  2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati. 

Articolo 10  Perdita della Qualità di socio – Decesso – Recesso, Morosità e Radiazione 

 La qualifica di Socio si perde per:

  1. DECESSO del socio stesso;
  2. RECESSO per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via email e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno;Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.,va’ in ogni caso , segnato nel libro soci la data delle dimissioni 
  3.  la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell’istanza di recesso dev’essere conservata agli atti dell’associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci
  4. MOROSITA’ relativa alla quota associativa annuale: il socio che nel termine di
    trenta giorni dalla data di scadenza del rinnovo della quota associativa annuale non provvede al versamento della quota stessa perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall’associazione previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all’interessato attraverso mezzo congruo quale Email;
  5. MOROSITA’ PER MANCATO PAGAMENTO dei CORRISPETTIVI SPECIFICI (de-commercializzati ai sensi dell’ART. 148 comma 3 TUIR, per servizi erogati dall’Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali): Entro 60 gg dal mancato versamento di corrispettivi specifici la perdita della qualità di socio per MOROSITA’ viene dichiarata, previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all’interessato attraverso mezzo congruo quale Email;
  6.  RADIAZIONE La radiazione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento  ritenuto disonorevole entro e fuori dell’associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ,o che sia   in contrasto con le finalità e gli scopi cui l’Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il Socio arrechi danni morali o materiali all’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo , trascritta nel libro dei soci e comunicata all’interessato attraverso mezzo congruo quale Email o altro mezzo di comunicazione , anche telematico  .  L’associato radiato non può mai più essere ammesso.

LA STRUTTURA

Articolo 11 – Organi sociali

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  2. Sono organi dell’Associazione:
  3. l’assemblea generale dei soci;
  4. il presidente;
  5. il consiglio direttivo;

Articolo 12 – L’Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci , è l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
  2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
  3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
  4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall’associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
  5. L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

  1. le materie all’ordine del giorno;
  2. il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
  3. la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
  4. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
  5. La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec (risultante nel libro degli associati), e/o tramite applicazione di messaggistica istantanea whastapp (risultante nel libro degli associati) ,e/o  esposta presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  6. L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo .
  7. L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

 Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

  1. L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
  2. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
  3. L’Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
  4. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’Art. 7 del presente Statuto.
  5. L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
  • Nomina il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea;
  • Sulle modalità, per l’elezione del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni; 
  • Sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;   
  • Nomina la Commissione di scrutinio;
  • approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sulle modalità, per l’elezione del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
  • individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  • determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
  • Sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
  • qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
  1. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
  • modifiche statutarie;
  • trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione 
  •  sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento ;
  • su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
  1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all’art. 29, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.Per entrambe le assemblee dovranno trascorrere almeno 24 di tempo tra la prima e la seconda convocazione
  2. L’Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
  3. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure in sua mancanza dal VicePresidente, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.
  4. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell’adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
  5. L’Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
  6. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
  7. E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
  8. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
  2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
  3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
  5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi quelli di provvedere all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d’ordine, valersi dell’opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti. In particolare il Consiglio Direttivo:
  • procede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati e all’esecuzione delle sue delibere;
  • indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
  • elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • delibera sull’ammissione degli Associati;
  • delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
  • predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
  • decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
  • delibera l’ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
  • stabilisce il programma di attività dell’Associazione;
  • istituisce o sopprime sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza, sia in Italia che all’estero;
  • adotta provvedimenti disciplinari;
  • istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
  • stabilisce e delega poteri di firma;
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all’art. 12 del presente Statuto;
  • stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
  • delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
  • nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  • delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
  • delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
  • delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
  • delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
  • delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’area del dilettantismo;
  • controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
  • provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
  • apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio; 
  • stabilisce le norme per l’uso di impianti, attrezzature e materiale arcieristico;
  • Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  • Delibererà in merito all’utilizzo, nonché all’eventuale entità di emolumenti nonché di rimborsi spesa documentati a favore di:
    • Volontari, per come intesi ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs 36/2021;
    • Lavoratori Sportivi, per come definiti ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 36/2021, (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato dell’organismo affiliante, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopra indicati le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche , tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), nella forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Ricorrendone i presupposti. Non rientrano nel concetto di Lavoratore Sportivo Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
    • Prestatori di lavoro occasionale, secondo il regime ordinario.
    • Di collaborazioni coordinate e continuative Amministrativo Gestionali, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. Non rientrano in tale alveo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
    • Lavoratori Dipendenti non sportivi.

  • Effettua la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali (ulteriori rispetto a quelle già previste all’articolo 2 del presente Statuto), previste dall’articolo 9 del D.Lgs n. 36/2021, diverse da quelle di interesse generale esercitabili, consentite dal presente statuto, nel rispetto dei limiti e criteri derivanti dal Decreto (la cui emanazione è prevista dallo stesso articolo 9 di cui sopra) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (la cui emanazione è prevista dallo stesso articolo 9 di cui sopra)
  • compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea dei Soci.

 

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all’uopo, l’ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Durante le riunioni del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe .
  2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario. 
  3. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.),messaggio whastapp , con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell’Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia nominato il Segretario ai sensi del successivo art. 17 il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale Segretario della riunione.
  5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
  7. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  8. L’assenza ingiustificata per 4 (quattro) riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
  9. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
  10. I titolari degli organi associativi decadono:
  11. per dimissioni;
  12. per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  13. La revoca viene deliberata dagli altri membri del consiglio direttivo

19 Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. In caso di assenza del primo dei non eletti, sarà compito del direttivo individuare un sostituto .

  1. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 – La Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 – Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente allo CSEN od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione,mediante trasmissione di copia del verbale.L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il PRESIDENTE: Rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell’Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest’ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.il Presidente ha firma legale .  Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio . Il Presidente può scegliere nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l’esclusiva gestione ordinaria dell’Associazione fino all’Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all’elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Ai delegati spetta il titolo di “Vicepresidente incaricato”.

Sono compiti del Presidente:

  • Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
  • Firmare il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea;
  • Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
  • Sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
  • Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
  • Esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia

possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti

indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo

gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile

di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente  cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 – Segretario e Tesoriere

IL SEGRETARIO: ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell’albo dei Soci.

  1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
  3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
  4. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
  5. Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 18 – I Tesserati e IL TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI: Ai sensi dell’art. 15 del D.L.gs n. 36/2021
1 La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce al Ente di promozione o alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da :
• atleti;
• dirigenti sociali e soci di società affiliate;
• giudici/arbitri;
• dirigenti;
• tecnici, istruttori;
• altri tesserati alle Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui l’Associazione è Affiliata;
2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per essere tesserato con FSN/DSA/EPS con i quali l’Associazione intenderà affiliarsi, l’aspirante tesserato dovrà compilare apposita domanda di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS a cui l’associazione stessa è affiliata. Dall’atto di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS, il tesserato stesso è autorizzato a svolgere attività sportiva con l’ASSOCIAZIONE e, nei casi ammessi, con la FSN o DSA o EPS a cui l’associazione stessa è affiliata e a cui il soggetto stesso è tesserato, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici de-commercializzati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 148 comma 3 del TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917). 6.5. il tesseramento non comporta la nascita di alcun rapporto associativo con l’associazione .

Articolo 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del D.L.gs 36/2021 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote sociali , stabiliti dal direttivo ,(di adesione, periodiche, corrispettivi specifici per servizi in diretta attuazione degli scopi statutari);

  • dai contributi volontari (erogazioni liberali, donazioni, lasciti) di soci oppure di terzi;

  • dai contributi ottenuti da enti pubblici o da Organismi Affilianti (FSN/DSA/EPS) per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell’ambito delle stesse finalità;

  • dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;

  • dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;

  • dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  • da disponibilità liquide;

  • da eventuali utili o avanzi di gestione.

  • La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. E’ fatto divieto di distribuire, durante la vita dell’associazione, tra i soci, UTILI o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto: si applica, a tal proposito, l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 20 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

1. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (30 aprile anno successivo). Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell’Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti l’Assemblea, secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell’Associazione e sarà sempre consultabile da parte di tutti Soci, secondo gli orari di apertura della Segreteria. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente destinato allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio;

2. E’ prevista in modo categorico l’assenza di fini di lucro, ai sensi dell’articolo 8 del D. L.gs 36/2021 per cui l’Associazione si impegna a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017,n. 112 secondo cui “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;

  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”).

3. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione – che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

4. Il Bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse,delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso , consultabile in orario di segreteria .

6. I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 21 – Libri Sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  • libro degli Associati;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 22 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.

Articolo 23 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 24 – Modifiche Statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto.

2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

  • dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l’Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;

  • da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all’indizione stessa.

3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

Articolo 25 – trasformazione – Terzo settore

  • L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 26 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. La richiesta di indire l’Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. In Prima convocazione, ai fini della corretta composizione dell’assemblea stessa, occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei Socia aventi diritto di voto ed in seconda convocazione solo con la presenza di almeno LA META’ dei Soci aventi diritto a voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i metà più uno dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con possibilità di portare una sola ulteriore delega. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali, qualora, convocata l’assemblea ordinaria elettiva nelle modalità previste dal presente statuto nessun socio manifesti la volontà di candidarsi; in tal caso il Consiglio Direttivo uscente è obbligato a deliberarelo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 27 – Controversie

Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest’ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l’Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell’art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall’art.825 del C.p.c.

Articolo 28 – Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 29 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Italiane di o Enti di Promozione a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è esente da marca da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 Dicembre 2018,n 145 , che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26 / 10 / 1972 n.642

Il presente statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 11 / 12 / 2023